CIPL Edilizia Industria Brindisi: c’è il rinnovo

Previste clausole migliorative come aumenti sull’indennità di mensa, l’indennità di trasporto e d un’indennità di vacanza contrattuale pari a 120,00 euro

Il 25 marzo è stato sottoscritto da Ance Brindisi e  Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per il rinnovo del CIPL dell’industria edile della provincia di Brindisi.
Innanzitutto, viene confermato l’ E.V.R. pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del verbale.
E’ previsto, inoltre, un aumento dell‘indennità di mensa da 0,46 euro/l’ora a 0,50 euro/l’ora, oltre all’aumento dell‘indennità di trasporto pari a 5,00 euro netti.
Stabiliti, inoltre  per i lavoratori iscritti e che abbiano maturato almeno 400 ore:
– un contributo nascita pari a 300,00 euro;
– l’erogazione di una borsa di studio in caso di laurea con 100/110, scuola media superiore con 80/100 e scuola  media inferiore con media di 8/9.
 A livello economico è prevista l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale per i lavoratori assunti dal 1° febbraio 2024 pari a 120,00 euro lordi.

Approvato modello comunicazione dati per concordato preventivo biennale

Approvato il modello per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 aprile , n, 172928). 

Il D.Lgs. n. 13/2024, sulla base della delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 17 comma 2 della L. n. 111/2023), ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

 

Pertanto, l’Agenzia ha approvato il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono comunicare i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

 

Tale modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

L’Agenzia evidenzia che la trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline o in alternativa, avvalendosi di soggetti incaricati, come previsto dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.

CCNL Informatica Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed una tantum per i dipendenti dei settori comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa

Il giorno 8 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa. Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte economica che normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 
Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato, individuando ulteriori ipotesi per cui il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);
d) realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica);
e) incremento di volumi produttivi;
f) partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
g) investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
h) realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
i) potenziamento tecniche e competenze in ambito digitale.
In materia di malattia e infortunio non sul lavoro, per i lavoratori con disabilità certificata ex L. n. 68/99, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo non decorre la retribuzione e I’anzianità in riferimento ad ogni istituito.
Dal punto di vista retributivo sono stati stabiliti incrementi retributivi con decorrenza:
1° gennaio 2025;
1° gennaio 2026;
1° gennaio 2027
A tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025 è corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2025 una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi a titolo di Una Tantum. Detto importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In caso di lavoro part-time l’importo Una Tantum viene riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato. 
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’importo di 258,00 euro a titolo di flex benefits è elevato a 300,00 euro. A partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno le aziende devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti detto importo da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso. Le aziende che per l’anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l’importo di 258,00 euro devono procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025.