CCNL Cooperative Sociali: siglata la nota applicativa per la gradualità

Stabilite le linee guida per la concessione della gradualità dove è complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto

Agci-Imprese sociali, Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno sottoscritto, in data 7 aprile, la nota applicativa relativa all’art. 77 del CCNL Cooperative Sociali riguardante la gradualità. All’interno del documento, diramato alle sedi territoriali competenti, si dichiara la corretta ed integrale applicazione del contratto, sino alla data di presentazione e si documenta il mancato riconoscimento degli adeguamenti contrattuali in regime di appalto o accreditamento, con l’opportuna evidenza della dimensione economica e temporale dei contratti interessati.
Inoltre, vengono illustrate le criticità delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa; viene documentato l’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali; vengono riportati eventuali stati di crisi già in essere e vengono segnalate altre richieste di gradualità presentate in altri territori o regioni.
Viene precisato, inoltre, che le istanze di accesso alla gradualità devono pervenire alla commissione regionale/provinciale territorialmente competente almeno 60 giorni prima della decorrenza degli incrementi retributivi. I lavoratori coinvolti nell’eventuale percorso di gradualità sono quelli impegnati nella gestione dei servizi all’interno della regione e/o territorio dove la sopravvenuta difficoltà rende complessa l’applicazione dei contenuti economici del contratto. L’eventuale concessione della gradualità deve prevedere una durata limitata nel tempo. 

Bando ISI 2024, al via la registrazione delle domande

Da oggi sino al 30 maggio possibile la compilazione delle istanze di partecipazione (INAIL, comunicato 11 aprile 2025).

L’INAIL ha comunicato che dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 sarà possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando ISI 2024, con il quale l’Istituto mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, quasi 100 in più rispetto all’edizione precedente. La procedura informatica, divisa in quattro fasi, è spiegata in dettaglio nel videotutorial realizzato da Postel in collaborazione con l’INAIL, che segue il primo video incentrato sulle novità di questa edizione del bando. Entrambi i filmati sono disponibili nella pagina dedicata al bando presente sul sito INAIL.

Con il nuovo bando ISI sono state introdotte alcune novità per migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e semplificare la procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari. Inoltre, per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%

Il video citato illustra all’utente tutte le fasi della compilazione, dall’inserimento dei dati dell’azienda e di quelli del legale rappresentante, alla selezione dell’asse di finanziamento prescelto tra i cinque a disposizione, alla descrizione del progetto, con il costo e l’importo del finanziamento richiesto. In base alle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda è necessario raggiungere 130 punti.

Infine, l’INAIL ha reso noto che i prossimi passi consisteranno nell’aggiornamento del Calendario scadenze ISI 2024 e  nella pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Risarcimento del danno e disciplina CFC

Il principio di diritto n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate si concentra sulla rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle Controlled Foreign Companies (CFC).

La normativa in materia di CFC è regolata dall’articolo 167 del TUIR, il quale è stato modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2018 (che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/1164, nota come ATAD) e, più recentemente, dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 (Decreto fiscalità internazionale).
La finalità principale della normativa CFC è quella di prevenire che soggetti residenti in Italia, con società controllate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, possano attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva trasferendo ingenti utili dalla società controllante (soggetta ad alta fiscalità) alle società controllate (soggette a tassazione ridotta).

A tal fine, la disciplina CFC prevede un meccanismo di imputazione per trasparenza al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di un’effettiva distribuzione di utili, qualora quest’ultimo sia assoggettato a tassazione privilegiata.

 

Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia n. 18/E/2021, i regimi CFC, inizialmente concepiti con una finalità anti-differimento dell’imposizione (”anti­deferral”), hanno assunto una connotazione più marcatamente “antiabuso”. 

 

L’operatività della normativa CFC, ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, è subordinata al verificarsi congiunto di tre condizioni:

  • controllo, di diritto o economico, dell’entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia;
  • assoggettamento dell’entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo;
  • realizzazione, da parte dell’entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi.

In merito all’ultima condizione, l’Agenzia ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell’interruzione di un’attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

 

L’articolo 167 elenca specificamente le categorie di proventi che costituiscono passive income ai fini CFC:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

In particolare, l’Agenzia osserva che un risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera era stata costituita e per il sostenimento inutile di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Direttiva ATAD e recepite nell’ordinamento italiano dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

Di conseguenza, non si ravvisano i presupposti applicativi della disciplina CFC, anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre un terzo dei proventi complessivi, di passive income elencati dall’articolo 167, comma 4, lettera b) del TUIR.