Agevolazione “prima casa” con dichiarazione di successione presentata oltre il termine di 12 mesi

Pubblicata una nuova consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate in ordine all’individuazione di un limite temporale alla possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate,

In relazione all’agevolazione ”prima casa” per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, l’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 3, prevede che le imposte ipotecaria e catastale vengano applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, siano rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

 

Al riguardo, la circolare 7 maggio 2001, n. 44, dell’Agenzia chiarisce che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione sostitutiva, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione. Nel caso in cui non siano state rese dal contribuente le dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa”, nella dichiarazione di successione, la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E chiarisce che la possibilità di integrare successivamente l’atto, può estendersi anche ai trasferimenti di immobili derivanti da successione o donazione.

 

Pertanto, al pari delle ipotesi di omissione delle suddette dichiarazioni nell’atto di compravendita, è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma dell’atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

Nei trasferimenti per successione, dunque, le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.

 

In relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’articolo 31 del TUS prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata.

Con riferimento ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, il successivo articolo 33 prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27 del TUS, comma 4).

Dal combinato disposto dei suddetti articoli, emerge che nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione sia liquidata dall’ufficio.

 

La possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

In caso di dichiarazione di successione omessa, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione ”prima casa” possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

 

Nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’agevolazione ”prima casa” non potrà essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).

Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime di adempimento collaborativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024, n. 295, il decreto 6 dicembre 2024 del MEF che stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime di adempimento collaborativo.

Requisiti soggettivi

 

Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo esclusivamente:

 

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

– 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;

– 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;

– 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto;

c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nella lettera a) e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto stesso;

d) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

 

Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali previsti, vengono riscontrati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato, facendo riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico e patrimoniale relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi anteriori e, per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno solare precedente o ai due anni solari anteriori.

 

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

 

I soggetti, per accedere al regime di adempimento collaborativo, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida fornite.

Il sistema deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti.

Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonchè la conoscibilità a tutti i livelli aziendali e deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.

A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:

  • strategia fiscale;

  • ruoli e responsabilità;

  • procedure per lo svolgimento delle seguenti attività: rilevazione del rischio; misurazione del rischio; gestione e controllo del rischio;

  • procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l’individuazione di eventuali carenze o errori;

  • adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno;

  • relazione agli organi di gestione;

  • mappa dei rischi fiscali.

La domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo, redatta utilizzando il modello reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito istituzionale, deve essere sottoscritta e presentata, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della PEC, alla casella indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) descrizione dell’attività svolta dall’impresa;

b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell’istanza;

c) documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;

d) mappa dei processi aziendali;

e) mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;

f) certificazione redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento e avente data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.

 

Tale documentazione può essere presentata o integrata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente.

 

Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, l’ufficio competente comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l’esito della verifica entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della documentazione e fatta salva l’eventuale sospensione dei termini.

In caso di ammissione al regime, il contribuente viene inserito nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

 

Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, nonchè per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che presentano istanza nell’anno 2025 entro il termine di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, a integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 260/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione preventiva per il credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.

L’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, chiarisce che:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

  • per investimenti effettuati a decorrere da 30 marzo 2024, il contribuente è tenuto: alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito e alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Tuttavia, tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione.

 

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

 

Ciò posto, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito in argomento, l’istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.