Cessazione partita IVA, diritto alla fruizione dei crediti d’imposta edilizi

L’Agenzia delle entrate chiarisce se la chiusura dell’attività professionale e la cancellazione della partita IVA possa precludere l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da prestazioni Superbonus 110% (Agenzia delle entrate, risposta 13 dicembre 2024, n. 255).

Il caso trattato dall’Agenzia delle entrate riguarda un geometra in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale in dubbio sulla possibilità di poter utilizzare i crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che la chiusura dell’attività professionale non impedisce all’istante di continuare ad utilizzare i crediti d’imposta da ”Superbonus”, presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Pertanto nel caso di specie, in presenza delle condizioni per fruire del credito, l’istante potrà continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.

 

L’Agenzia specifica, infine, che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, ma solo nel modello F24.

D.L. Fiscale, la legge di conversione in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 dicembre 2024, n. 189, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Con la pubblicazione della Legge n. 189/2024, a partire dal 13 dicembre 2024, viene anche stabilita l’abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, mantenendone comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

 

Riguardo al decreto convertito in legge (D.L. n. 155/2024), si riportano le principali disposizioni di interesse fiscale.

 

L’articolo 7 del D.L. n. 155/2024 ha stabilito che all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 vengano apportate le seguenti modificazioni:

  • dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis “I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  2. b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”.

 

6-ter “Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  2. b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera a) l’aliquota del 12,5 per cento;

  3. c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  4. d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera c) l’aliquota del 3,9 per cento”.

6-quater “Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)”.

  • al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

In materia di concordato preventivo biennale, l’articolo 7-bis del Decreto Fiscale convertito in legge prevede che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al CPB, possano aderire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. In tali ipotesi, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

L’articolo 7- quater, poi, stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sempre in tema di concordato, l’articolo 7-quinques, precisa inoltre che ai fini dell’esclusione e della cessazione dal concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024, articolo 11 e 21) rilevano solo le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Infine, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 convertito in Legge, in merito al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, riconferma che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Detrazioni Superbonus 2022, ripartizione in dieci quote annuali

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di avvalersi per una parte di spese della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali e per altre della detrazione in quattro anni (Agenzia delle entrate, risposta 9 dicembre 2024, n. 252).

L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8-quinquies secondo cui: “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

Con riferimento a tale disposizione, la circolare n. 13/E/2023 ha chiarito che la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale”. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 202 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che sia possibile optare per tale ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

 

Nel caso di specie, pertanto, l’istante può presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo ed optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.