Agenzia delle entrate, soppresso codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 marzo 2025, n. 18/E).

La risoluzione n. 58/E/2022 ha fornito istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice “10” (denominato “cessionario/fornitore”) da riportare nel campo “codice identificativo”. 

 

Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha introdotto una modifica significativa, stabilendo che le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si applicano più. Questo include anche le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti. 

 

Di conseguenza, la risoluzione annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario (Agenzia delle entrate, risposta 7 marzo 2025, n. 68).

La richiesta di chiarimenti parte da una società in concordato preventivo che ha effettuato il riparto dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. La Società ha comunicato di aver ceduto alcuni crediti a favore del cessionario. Questi crediti erano inizialmente classificati come privilegiati e i creditori avevano emesso fatture con IVA e ritenuta d’acconto, nonostante non avessero ancora ricevuto il pagamento.

La questione centrale riguarda l’obbligo di effettuare ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento da erogare al cessionario. Quest’ultimo ha dichiarato di aver già versato la ritenuta d’acconto in favore del cedente, secondo le normative fiscali vigenti, per l’importo effettivamente pagato.

Pertanto, l’Istante si interroga se il pagamento da effettuare al cessionario debba essere integrale, comprensivo dell’intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, l’Istante richiede chiarimenti su chi debba essere considerato il soggetto beneficiario del versamento erariale, se il professionista originario o il Cessionario del credito.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l’articolo 53, comma 1, del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, includendo anche le attività esercitate in forma associata. Questa definizione è fondamentale per comprendere l’ambito di applicazione delle normative fiscali relative ai professionisti.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente. La circolare del Ministero delle finanze del 1994 chiarisce che questa ritenuta si applica anche alle remunerazioni per prestazioni professionali rese a favore di un committente non esecutore del pagamento, ampliando così il concetto di sostituto d’imposta a chiunque effettui pagamenti per tali prestazioni.

 

Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, come nel caso della cessione di crediti, sono considerati redditi della stessa categoria.

 

Pertanto, nel caso specifico, la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente deve essere qualificata come reddito di lavoro autonomo, in quanto rappresenta un provento derivante dalla cessione del credito. Di conseguenza, la Società cessionaria deve operare la ritenuta a titolo d’acconto al momento del pagamento al professionista cedente.

Le somme che l’Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell’ambito dell’attività d’impresa svolta da quest’ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo

Infine, l’Agenzia chiarisce che la procedura concordataria dovrà garantire il pagamento dell’importo dovuto al Cessionario in base al piano di riparto, in virtù della cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti.

Chiarimenti AdE sugli effetti fiscali derivanti dalla correzione di un errore contabile

Con interpello all’Agenzia delle entrate vengono richiesti chiarimenti sull’interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni fiscali in relazione a un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso di una Società. In particolare, l’Istante richiede chiarimenti sull’articolo 83, comma 1, del TUIR, modificato dal D.L. n. 73/2022, e sull’articolo 8, comma 1bis, dello stesso D.L., ai fini dell’IRES e dell’IRAP (Agenzia delle entrate, risposta 4 marzo 2025, n. 63).

La questione centrale è la correzione di un errore contabile riscontrato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, relativo a un errore di contabilizzazione avvenuto nel 2022. La società di capitali istate, operante nel settore del trasporto merci, non classificabile come microimpresa secondo l’articolo 2435ter del codice civile, ha redatto il bilancio in forma abbreviata e ha superato i limiti dimensionali per la revisione legale a partire dall’esercizio 2023. La Società ha acquistato nel 2022 due semirimorchi usati, la cui fattura è stata erroneamente contabilizzata come costo operativo anziché come attivo patrimoniale, con conseguenze dirette sulla determinazione dell’IRES e dell’IRAP per l’esercizio fiscale 2022. L’errore è stato attribuito a una registrazione superficiale della fattura elettronica, dove il software contabile ha proposto automaticamente un conto di costo anziché il corretto conto di attivo. Questo ha portato a una errata inclusione di costi di beni strumentali ammortizzabili nel bilancio e nelle dichiarazioni fiscali. Nel corso del 2023, la Società ha identificato l’errore e, in conformità con il Principio Contabile OIC 29, ha proceduto alla correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. La Società sottolinea che le disposizioni dell’articolo 8 del D.L. n. 73/2022 riconoscono rilevanza fiscale ai componenti corretti in bilancio, eliminando la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Tuttavia, l’errata registrazione ha comportato una qualificazione errata della natura del componente negativo di reddito, poiché il costo dei beni strumentali è dedotto dal reddito imponibile in base alla quota di ammortamento prevista dagli articoli 102 TUIR e 5 D.Lgs. n. 446/1997.

 

In relazione agli effetti fiscali della correzione degli errori contabili, l’Agenzia delle entrate sottolinea che, in base all’attuale formulazione dell’articolo 83, comma 1, del TUIR ”ai soggetti che procedono alla correzione di errori contabili in bilancio e che applicano la ”derivazione rafforzata” e sono sottoposti a revisione legale, viene riconosciuto a fini fiscali il corrispondente componente correttivo nel medesimo esercizio in cui la correzione è eseguita; possibilità che viene, tramite le previsioni del richiamato comma 1bis, estesa anche ai fini dell’IRAP per le voci di bilancio rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale.

La citata modifica normativa, quindi, consente di dare rilevanza ai fini fiscali alla correzione degli errori contabili, sia quelli qualificati come ”rilevanti”, sia come ”non rilevanti” in applicazione di corretti principi contabili, nell’esercizio/periodo di imposta in cui avviene la correzione stessa, in luogo della presentazione della dichiarazione integrativa di cui ai commi 8 e 8bis del D.P.R. n. 322/1998.

Ciò comporta, altresì, che nei confronti del contribuente che procede a detta correzione risulta preclusa la possibilità di ricorrere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa per emendare quella del periodo d’imposta in cui si è verificato l’errore contabile oggetto della procedura di correzione. Analoga soluzione deve ritenersi applicabile anche ai fini dell’IRAP per quanto riguarda la correzione degli errori contabili che riguardano le voci rilevanti ai fini della determinazione del tributo regionale.

 

Come già ricordato nella risposta dell’Agenzia n. 73/2024, la finalità delle modifiche introdotte dall’articolo 8, commi 1, lettera b), e 1bis, del D.L. n. 73/2022 risiede nella volontà del Legislatore fiscale di semplificare gli adempimenti degli operatori quando pongono in essere una procedura di correzione di errori contabili in conformità ai principi contabili evitando così alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento.

 

Nel caso di specie, dunque, coerentemente a quanto affermato nella suddetta risposta n. 73/2024, a fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti tramite un’apposita variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, in merito alla quota di ammortamento non dedotta nel 2022, l’Agenzia ritiene che la Società potrà dedurre nel 2023 tale quota nei limiti dell’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce.

Infine, per quanto riguarda l’IRAP, la correzione dell’errore comporterà una variazione in aumento del valore della produzione per i costi dedotti erroneamente nel 2022 e una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento relativa al 2022.