Interessi da ravvedimento speciale non deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle entrate risponde ad un dubbio avanzato da un professionista riguardo alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo degli interessi versati in occasione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (Agenzia delle entrate, risposta 3 marzo 2025, n. 56).

L’Istante ha effettuato dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti, determinando un maggiore debito d’imposta. Conseguentemente, lo stesso ha versato, in un’unica soluzione, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

 

La questione centrale riguarda se tali interessi possano essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il suddetto articolo 54, comma 1, stabilisce che il reddito da lavoro autonomo è calcolato come differenza tra le somme percepite e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, il ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare violazioni tributarie, non prevede specifiche disposizioni sulla deducibilità degli interessi moratori. Questi ultimi, secondo la normativa vigente, sono considerati una forma di risarcimento per il ritardo nel pagamento delle imposte e sono pertanto accessori all’obbligazione principale, ovvero il pagamento del tributo stesso. Di conseguenza, poiché le imposte ravvedute non sono deducibili, anche gli interessi moratori risultano indeducibili.

Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche nel TUIR, riguardo alla deducibilità degli interessi passivi implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali dell’articolo 54, che richiede che le spese siano documentate e inerenti all’attività professionale.

 

L’Agenzia, dunque, ribadisce che le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli “interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione”.

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Credito d’imposta Industria 4.0 e acquisto di nuovi macchinari

Con la risposta n. 60/2025 l’Agenzia delle entrate analizza le implicazioni normative e fiscali legate all’acquisto di macchinari nell’ambito del programma Industria 4.0, chiarendo la modalità di calcolo del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati e ai costi accessori sostenuti.

L’interpello riguarda il caso dell’acquisto e dell’installazione di un impianto e di un macchinario aggiuntivo, entrambi destinati a migliorare la produzione aziendale. L’Istante ha stipulato un contratto per la realizzazione di un impianto 4.0, con un investimento inizialmente stimato e un acconto versato. Durante il processo, l’Istante ha deciso di effettuare un ulteriore investimento acquistando un macchinario autonomo, che pur essendo collegato all’impianto principale, non è indispensabile per la sua operatività. Inoltre, l’installazione della linea produttiva ha richiesto ulteriori interventi impiantistici, i cui costi sono accessori sono stati distinti tra quelli relativi all’impianto e quelli relativi al nuovo macchinario.

In tale contesto, l’istante chiede chiarimenti su come quantificare correttamente il Credito d’imposta 4.0, considerando che l’acconto versato copriva un importo inferiore al 20% del costo effettivo dell’investimento agevolabile. 

 

L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 185-197, della Legge di bilancio 2020, in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, stabilisce le condizioni per l’accesso a tali agevolazioni, estendendo il beneficio a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica o settore economico. In particolare, il comma 1051 prevede che le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia possano beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che l’ordine sia accettato e che sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Le percentuali di credito d’imposta variano in base all’importo degli investimenti: per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito è del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per importi superiori a 10 milioni; per gli investimenti effettuati nel 2022, le percentuali scendono rispettivamente al 40%, 20% e 10%.

 

L’Agenzia, poi, fornisce chiarimenti sulla determinazione dei costi ammissibili, richiamando il TUIR e specificando che i costi di acquisizione devono includere anche gli oneri accessori. Inoltre, viene sottolineato che la corretta imputazione temporale degli investimenti è fondamentale per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

La circolare n. 4/E/2017 offre indicazioni su come considerare le spese sostenute in relazione alla data di consegna o spedizione dei beni. Un aspetto cruciale riguarda la gestione degli investimenti realizzati attraverso diverse acquisizioni di beni e servizi, dove i costi devono essere ripartiti tra i vari periodi di imposta agevolabili. La corretta prenotazione dell’investimento e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sono essenziali per determinare l’anno in cui contabilizzare il costo.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che per l’investimento specifico nel nuovo macchinario sia applicabile un credito d’imposta del 40%; per il costo dell’impianto, se correttamente prenotato, sia applicabile un credito del 50% e gli oneri accessori non preventivabili possano anch’essi beneficiare della misura del 40%. 

Il nuovo Decreto Bollette pubblicato in G.U.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2025 introduce misure urgenti destinate a sostenere famiglie e imprese attraverso agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (D.L. 28 febbraio 2025, n. 19).

Le nuove norme potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro.

 

Le nuove disposizioni prevedono per le famiglie il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;

  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

 

In risposta all’aumento dei costi del gas naturale, il decreto prevede anche un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA, con l’allocazione di tali risorse a un fondo specifico per finanziare agevolazioni destinate a famiglie e microimprese vulnerabili.

 

Inoltre, viene stabilito il ruolo cruciale che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avrà nella definizione delle modalità di erogazione del servizio di somministrazione di energia ai clienti vulnerabili, con l’introduzione di un servizio di vulnerabilità che entrerà in vigore al termine del servizio a tutele graduali previsto fino al 31 marzo 2027.

 

Per la tutela di PMI e imprese energivore, viene autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. Inoltre, ulteriori 600 milioni verranno destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

 

Il decreto introduce anche misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

Le sanzioni per eventuali violazioni possono arrivare fino a 155 milioni di euro, evidenziando l’importanza della compliance normativa nel settore energetico. In situazioni di urgenza, ARERA avrà la facoltà di adottare misure cautelari, inclusa la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, per tutelare gli interessi degli utenti.