Credito d’imposta Industria 4.0 e acquisto di nuovi macchinari

Con la risposta n. 60/2025 l’Agenzia delle entrate analizza le implicazioni normative e fiscali legate all’acquisto di macchinari nell’ambito del programma Industria 4.0, chiarendo la modalità di calcolo del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati e ai costi accessori sostenuti.

L’interpello riguarda il caso dell’acquisto e dell’installazione di un impianto e di un macchinario aggiuntivo, entrambi destinati a migliorare la produzione aziendale. L’Istante ha stipulato un contratto per la realizzazione di un impianto 4.0, con un investimento inizialmente stimato e un acconto versato. Durante il processo, l’Istante ha deciso di effettuare un ulteriore investimento acquistando un macchinario autonomo, che pur essendo collegato all’impianto principale, non è indispensabile per la sua operatività. Inoltre, l’installazione della linea produttiva ha richiesto ulteriori interventi impiantistici, i cui costi sono accessori sono stati distinti tra quelli relativi all’impianto e quelli relativi al nuovo macchinario.

In tale contesto, l’istante chiede chiarimenti su come quantificare correttamente il Credito d’imposta 4.0, considerando che l’acconto versato copriva un importo inferiore al 20% del costo effettivo dell’investimento agevolabile. 

 

L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 185-197, della Legge di bilancio 2020, in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, stabilisce le condizioni per l’accesso a tali agevolazioni, estendendo il beneficio a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica o settore economico. In particolare, il comma 1051 prevede che le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia possano beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che l’ordine sia accettato e che sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Le percentuali di credito d’imposta variano in base all’importo degli investimenti: per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito è del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per importi superiori a 10 milioni; per gli investimenti effettuati nel 2022, le percentuali scendono rispettivamente al 40%, 20% e 10%.

 

L’Agenzia, poi, fornisce chiarimenti sulla determinazione dei costi ammissibili, richiamando il TUIR e specificando che i costi di acquisizione devono includere anche gli oneri accessori. Inoltre, viene sottolineato che la corretta imputazione temporale degli investimenti è fondamentale per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

La circolare n. 4/E/2017 offre indicazioni su come considerare le spese sostenute in relazione alla data di consegna o spedizione dei beni. Un aspetto cruciale riguarda la gestione degli investimenti realizzati attraverso diverse acquisizioni di beni e servizi, dove i costi devono essere ripartiti tra i vari periodi di imposta agevolabili. La corretta prenotazione dell’investimento e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sono essenziali per determinare l’anno in cui contabilizzare il costo.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che per l’investimento specifico nel nuovo macchinario sia applicabile un credito d’imposta del 40%; per il costo dell’impianto, se correttamente prenotato, sia applicabile un credito del 50% e gli oneri accessori non preventivabili possano anch’essi beneficiare della misura del 40%. 

Il nuovo Decreto Bollette pubblicato in G.U.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2025 introduce misure urgenti destinate a sostenere famiglie e imprese attraverso agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale (D.L. 28 febbraio 2025, n. 19).

Le nuove norme potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro.

 

Le nuove disposizioni prevedono per le famiglie il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;

  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

 

In risposta all’aumento dei costi del gas naturale, il decreto prevede anche un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA, con l’allocazione di tali risorse a un fondo specifico per finanziare agevolazioni destinate a famiglie e microimprese vulnerabili.

 

Inoltre, viene stabilito il ruolo cruciale che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avrà nella definizione delle modalità di erogazione del servizio di somministrazione di energia ai clienti vulnerabili, con l’introduzione di un servizio di vulnerabilità che entrerà in vigore al termine del servizio a tutele graduali previsto fino al 31 marzo 2027.

 

Per la tutela di PMI e imprese energivore, viene autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. Inoltre, ulteriori 600 milioni verranno destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

 

Il decreto introduce anche misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.

Le sanzioni per eventuali violazioni possono arrivare fino a 155 milioni di euro, evidenziando l’importanza della compliance normativa nel settore energetico. In situazioni di urgenza, ARERA avrà la facoltà di adottare misure cautelari, inclusa la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, per tutelare gli interessi degli utenti. 

Il nuovo modello 770/2025

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, n. 75896, è stato approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con relative istruzioni ai fini della corretta compilazione.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 75896/2025 si è reso necessario al fine di adeguare la dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente, nonché disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.

 

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il modello, inoltre, è lo strumento per la comunicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 introduce significative modifiche per i sostituti d’imposta che erogano esclusivamente compensi per redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superano il limite di 5 dipendenti. Questi soggetti possono ora aderire a un sistema semplificato di comunicazione dei dati, le cui modalità e procedure sono stabilite dal provvedimento del n. 2597/2025.

Tale semplificazione consente di equiparare la comunicazione dei dati a quella prevista nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, il modello 770.

In particolare, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770, inviando oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX relativi alle ritenute operate su diverse tipologie di reddito. Queste includono i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché dividendi e proventi di capitale. Inoltre, si fa riferimento a locazioni brevi e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, nonché indennità di esproprio e somme derivanti da cessioni volontarie in procedimenti espropriativi.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano effettuato la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, e alcune fattispecie di redditi diversi, entro il 31 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, entro il 31 ottobre delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. Infine, la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo. 

 

Il modello in commento è articolato in diverse sezioni, tra cui il frontespizio e vari quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY), ciascuno dei quali ha specifiche funzioni e modalità di compilazione. La reperibilità è assicurata attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, dove è disponibile in formato elettronico.

 

In dettaglio, la dichiarazione si compone di:

  • Frontespizio: Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; nella seconda facciata, i riquadri “tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità”;

  • Quadri staccati:

    Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

    Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;

    Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;

    Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;

    Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;

    Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;

    Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

    Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;

    Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;

    Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973;

    Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;

    Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;

    Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;

    Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;

    Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455/1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del dD.L. n. 78/2010.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione devono trasmettere i dati in forma telematica secondo specifiche tecniche che saranno definite in un provvedimento successivo.