CIPL Agricoltura Operai Palermo: siglato il rinnovo

A decorrere dal 1° novembre previsto un incremento del 6,20%

Lo scorso 11 novembre è stato sottoscritto dall’Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti , la Confederazione Italiana Agricoltori e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e la Uila-Uil il contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
A livello retributivo è previsto un incremento del 6,2% calcolato sulla paga base nazionale. Per quanto riguarda il welfare, invece, viene specificato che il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale è tenuto a corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti.
In merito alla classificazione del personale viene integrato quanto stabilito a livello nazionale con nuovi profili a decorrere dall’entrata in vigore del CIPL.

CCNL Consorzi di Bonifica: presentata la piattaforma economica

La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% e la revisione del sistema classificatorio

La Flai-Cgil ha reso nota, con nota stampa del 16 dicembre 2024, la presentazione, insieme a Fai e Filbi, della piattaforma economica alla controparte datoriale aprendo, di fatto, le trattative per il rinnovo 2025-2026 degli aspetti economici del CCNL Consorzi di bonifica, in continuità di vigenza contrattuale con il contratto precedente, sottoscritto il 23 maggio 2023. La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% per il biennio. Inoltre, è stata espressa la volontà di ottenere il giusto riconoscimento delle competenze e dell’impegno da parte dei dipendenti, con attenzione agli operai e ai lavoratori avventizi. A tal proposito è stata presentata una proposta di revisione del sistema classificatorio. 

Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti su prescrizione e decadenza

Fornite indicazioni sull’istituto di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301).

L’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). 

In particolare, per quel che riguarda la prescrizione, l’Istituto evidenzia che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma della Legge  n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2 del Testo unico sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2 del medesimo Testo unico.

Invece, con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma del D.P.R. n. 639/1970. Tutto ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.

Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.