Fondo Fasa: al via la campagna di adesione familiari per l’anno 2025

Fino al 14 febbraio sarà possibile iscrivere i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico

Il Fondo Fasa, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria alimentare, ha informato gli iscritti che è attiva la campagna di adesione per l’iscrizione dei familiari. Detta iscrizione garantisce una copertura sanitaria dedicata, diversa rispetto a quella del lavoratore iscritto al Fondo, sulla base di quanto previsto dal Nomenclatore familiari dei dipendenti e potrà avvenire all’interno di un arco temporale definito “Campagna di Adesione Familiari”.
Possono beneficiare dell’iscrizione:
– il coniuge, anche se residente presso un indirizzo diverso rispetto all’iscritto e non fiscalmente a suo carico;
– il convivente more uxorio, purché residente allo stesso indirizzo dell’iscritto, anche se non fiscalmente a suo carico;
– i figli, fiscalmente a carico dell’iscritto per almeno il 50%, anche se residenti altrove.
Il Fondo precisa che i soggetti diversi da quelli sopra indicati (es. figli non fiscalmente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii etc.), non possono essere inclusi nella copertura, seppur conviventi con l’iscritto. Qualora ci siano due coniugi o conviventi more uxorio, entrambi dipendenti di Aziende iscritte al Fondo, questi saranno inseriti entrambi come iscritti e non potranno essere in alcun modo inseriti come beneficiari l’uno dell’altro. I figli fiscalmente a carico invece, potranno risultare beneficiari di entrambe le coperture dei genitori, previo pagamento da parte di entrambi.
La campagna di iscrizione terminerà il 14 febbraio 2025. 

CIPL Agricoltura Operai Ragusa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il 27 novembre 2024 è stato firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti. Il contratto, siglato da Confagricoltura, Condiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Ragusa, è valido per il triennio 2024/2027. All’interno dell’accordo è previsto l’inserimento di nuove qualifiche professionali. Sono previste, inoltre, nuove contestazioni disciplinari per l’uso eccessivo del telefono cellulare durante l’orario di lavoro e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Dal punto di vista retributivo è previsto un aumento del 6,3% a partire dal 1° novembre 2024. Non è prevista nessuna indennità di vacanza contrattuale; mentre, è stata aumentata l’indennità chilometrica di pari a 0,090 euro per ogni chilometro effettuato. Fino a 15 chilometri non è previsto rimborso. Di seguito le tabelle retributive con gli aumenti.

Lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Livello Paga Base mensile al 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Retribuzione base all’1.11.2024 (OTD/169) Indennità incentivo fisso retribuzione Totale tabella OTI – Nuovi parametri all’1.11.2024
Area 1            
VI Livello 1.245,14 78,44 1.323,58 1.323,58 340,8 1.664,38
V Livello 1.194,43 75,25 1.269,68 1.269,68 328,5 1.598,18
Area 2            
IV Livello 1.153,11 72,65 1.225,76 1.225,76 315,75 1.541,51
III Livello 1.102,41 69,45 1.171,86 1.171,86 303,13 1.474,99
Area 3            
II 1.025,41 64,6 1.090,01 1.090,01 275,04 1.365,05
I 1.004,75 63,3 1.068,05 1.068,05 275,04 1.343,09

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Livello Paga Base orario 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Totale Paga Base 3° elemento Importo previdenziale lordo dall’1.11.2024 Tfr 8,63% su Paga Base Retribuzione lorda oraria comprensiva di Tfr dall’1.11.2024
Area 1                
VI Livello 7,36 0,46 7,82 7,82 2,38 10,20 0,67 10,88
V Livello 7,07 0,45 7,52 7,52 2,29 9,81 0,65 10,46
Area 2                
IV Livello 6,82 0,43 7,25 7,25 2,21 9,46 0,63 10,08
III Livello 6,53 0,41 6,94 6,94 2,11 9,05 0,60 9,65
Area 3                
II 6,07 0,38 6,45 6,45 1,96 8,41 0,56 8,97
I 5,94 0,37 6,31 6,31 1,92 8,23 0,54 8,78

 

Come calcolare la NASpI in assenza di retribuzione imponibile

Fornite indicazioni per quantificare la prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato non abbia alcuna retribuzione utile nel quadriennio di osservazione (INPS, messaggio 13 dicembre 2024, n. 4254).

L’INPS ha fornito indicazioni per il calcolo della NASpI nel caso in cui in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi), in quanto posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

In effetti tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” – con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione – come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (13 settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Conseguentemente, nell’ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI – su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto afferma si possa procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.