Ultime News

Decreto proroghe: i provvedimenti sul lavoro nella PA

Introdotto un termine massimo di 3 anni per la conclusione dei concorsi e prolungata la prescrizione previdenziale a carico delle amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 9 dicembre 2024, n. 107).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto Decreto Milleproroghe. Sono diversi gli aspetti sui quali interviene il provvedimento per quanto riguarda il lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la razionalizzazione del sistema delle assunzioni (concorsi); la proroga della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA; interventi in favore dei cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea.

Il sistema dei concorsi

Fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla pubblica amministrazione, era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni. Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri viene invece varata una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001). Al riguardo viene stabilito un termine massimo di 3 anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dall’amministrazione pubblica senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.

Gli interventi sulla contribuzione

Su questo versante, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Viene anche prorogato di un anno il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Infine, viene prorogata al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle PA in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Cittadini ucraini

Viene stabilita la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Fondo Faschim: aggiornate le prestazioni sanitarie per il 2025

Ampliate le prestazioni sanitarie rimborsabili a partire dal 1° gennaio 2025

Il Fondo Faschim ha reso note le nuove misure e gli aggiornamenti delle prestazioni sanitarie in vigore dal 1° gennaio 2025. L’intento è quello di migliorare i servizi, al fine di offrire agli associati una qualità delle prestazioni sempre alta. Dal 1° gennaio 2025, infatti, è previsto l’incremento temporaneo delle prestazioni di visite specialistiche e odontoiatriche. Nella fattispecie, le visite specialistiche saranno rimborsate fino a 70,00 euro a visita; mentre per quelle di odontoiatria è previsto:
– 45% di rimborso per le prestazioni base;
– 45% di rimborso per impianti e protesi;
350,00 euro di massimale per le prestazioni base;
3.500,00 euro di massimale per gli impianti. 
Sempre dal 1° gennaio 2025 sono stati stabiliti incrementi permanenti su altre prestazioni quali: accertamenti diagnostici; interventi chirurgici e lenti correttive. Prevista anche l’erogazione continuativa delle prestazioni per gravi malattie. 

Concordato preventivo biennale e passaggio dal regime forfetario a quello ordinario: chiarimenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti relativi al concordato preventivo biennale, nel caso di uscita dal regime forfettario per superamento del limite dei 100.000 euro (Agenzia delle entrate, risposta 6 dicembre 2024, n. 248).

Il quesito prospettato dall’istante attiene all’applicazione della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale prevista dalla lettera bter) dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024, al caso del contribuente che ha inizialmente adottato per il periodo d’imposta 2024 il regime forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014.

 

Già con la circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che nel caso di superamento del limite di cui sopra il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, viene chiarito che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Pertanto, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l’istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.

 

Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • bter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.

Con riferimento a tale condizione ostativa, la circolare n. 18/E/2024 chiarisce che l’obiettivo è quello di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, e di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all’adesione alla proposta di concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso del medesimo periodo d’imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero 2024. Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (”[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]”), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera bter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.